Onorevoli Colleghi! - La questione degli imam è al centro delle problematiche legate alla costruzione di un islam italiano ed europeo. Si tratta di una questione complessa e delicata per vari motivi.
      Nella storia del nostro Paese e dell'Europa, la costruzione di un islam nazionale rappresenta un fenomeno inedito che obbliga l'islam a riformularsi e il nostro Paese a trovare nuovi strumenti giuridici in grado di costruire tale riformulazione: per la prima volta nella storia si assiste alla costruzione di un islam al di fuori della sua territorialità ancestrale. Il celebre dar al-islam scompare, mentre sempre più si affermano importanti comunità musulmane i cui membri divengono cittadini del Paese d'accoglienza. Strutturalmente l'islam sunnita, componente maggioritaria nell'islam dell'immigrazione, non ha una gerarchia religiosa; alcuni esperti affermano che ogni musulmano è sacerdote di se stesso.
      Ma nella complessa costruzione di un islam italiano (e di un islam europeo) assistiamo a fenomeni e mutamenti che richiedono l'intervento del legislatore. Per aiutare questo passaggio, è importante tenere conto del fatto che storicamente le prescrizioni in materia di diritto musulmano non hanno mai avuto carattere assoluto, e che la shari'a (legge coranica) ha sempre avuto interpretazioni diverse in funzione dei periodi storici e del potere politico che ne definiva l'attuazione. La shari'a non è una norma assoluta poiché essa ha bisogno di una interpretazione e di una traduzione nella sfera spazio-temporale. Lo storico del diritto può rilevare tali differenze interpretative ad esempio nelle diverse culture su cui l'islam si è innestato e nei diversi periodi storici (omayyade, abbaside, eccetera).

 

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      La figura dell'imam ha dunque subìto grandi variazioni nella funzione e nei poteri, e ciò rappresenta il prodotto della storia dell'islam e delle interpretazioni che i musulmani hanno dato a tale figura. Storicamente, per garantire la legittimità interpretativa i giuristi dell'islam hanno utilizzato un metodo del diritto musulmano chiamato igtihad (sforzo interpretativo): l'igtihad rappresenta la capacità di formulare nuove regole in funzione dell'evoluzione della società, ispirandosi però sempre agli usul, i princìpi generali della religione e del diritto.
      L'imam in Europa, collocandosi in una società culturalmente e strutturalmente diversa da quella d'origine, assume nuove funzioni: ad esempio quelle di mediatore culturale, visitatore di carcerati, interlocutore fra le istituzioni e la società. Tali funzioni sono state messe in luce alcuni anni fa da un giurista dell'università di Al Azhar, che affermava la necessità di ripensare la formazione e il modello dell'imam.
      Ora, il nostro Paese si trova di fronte a un vuoto giuridico e sociologico. Da un lato assistiamo alla crescita del ruolo dell'imam in quanto interlocutore delle istituzioni: sono molti gli enti locali - comuni, regioni, eccetera - che in vari modi interloquiscono con gli imam. Da un altro lato, il nostro Paese si trova del tutto sprovvisto di una tracciabilità curricolare di questi imam, di cui è talvolta difficile conoscere provenienza e formazione.
      L'idea di istituire un registro degli imam rappresenta un primo passo verso una razionalizzazione di questa corporazione sociologica; se ad esempio i Ministeri interessati alla questione - pubblica istruzione, giustizia, interno - volessero organizzare per essi un corso di formazione sul nostro diritto costituzionale o sulla didattica, non avremmo alcuno strumento organico per individuare i destinatari. L'iscrizione a un registro degli imam, tenuto dal Ministero dell'interno, favorirebbe una maggiore trasparenza nelle relazioni tra comunità musulmane e istituzioni.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede quindi l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro degli imam e disciplina i requisiti minimi per l'iscrizione, demandando al Ministero dell'interno la competenza a definire ulteriori modalità e norme applicative. Si ritiene, infatti, che l'iscrizione obbligatoria sia un elemento fondamentale per le collaborazioni tra istituzioni locali e imam; su un piano più generale, essa favorirebbe un nuovo percorso nella relazione complessa tra islam e società italiana.
      L'articolo 2 provvede per gli oneri finanziari relativi alla tenuta del registro e la copertura finanziaria della presente proposta di legge.
 

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